09/03/10 08:27 | autore: redazione Pisanotizie video Stampa

Decreto salvaliste: "Il Governo, autentico interprete dell’illegalità" 0

L'intervento su Pisanotizie di Gianluca Famiglietti, esperto di diritto costituzionale e ricercatore presso l'Università di Pisa: "Si dirà che la necessità di garantire a tutti gli elettori la più ampia offerta elettorale ha legittimato il decreto; in realtà quel compito è assolto dalla legge che detta precisi limiti per la presentazione delle candidature. Dell'inosservanza di quelle procedure è forse colpevole la legge?"

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Continuano le prese di posizione e le iniziative in tutta la Toscana contro il decreto "salva liste". Oggi su Pisanotizie l'intervento di Gianluca Famiglietti, esperto di diritto costituzionale e ricercatore a tempo determinato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.

L'ennesimo - ultimo in ordine di tempo ma, siamo certi, il futuro non sarà avaro - abominio giuridico del Governo in carica vuole configurarsi come norma di interpretazione autentica: si definisce "autentica" l'interpretazione che di una norma (precedente) dà l'autore stesso con un'altra norma (successiva).

Ma il decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010 "recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione" tutto fa tranne che interpretare autenticamente la legge n. 108 del 1968 (quella che disciplina le elezioni dei Consigli regionali delle regioni a Statuto ordinario). Dietro apparenti indicazioni ermeneutiche sono maldestramente mascherate evidenti innovazioni al testo del '68.

Ma andiamo con ordine.

Anzitutto la scelta del decreto-legge. L'art. 77 della Costituzione autorizza il Governo ad adottare decreti-legge soltanto in situazioni di necessità e urgenza: se si può sostenere che nel "pasticciaccio brutto" delle liste consegnate in ritardo vi era l'urgenza di provvedere, dove stava la necessità?
Si dirà che la necessità di garantire a tutti gli elettori la più ampia offerta elettorale ha legittimato il decreto; in realtà quel compito è assolto dalla legge che detta precisi limiti per la presentazione delle candidature.

Dell'inosservanza di quelle procedure è forse colpevole la legge?

Il secondo comma dell'art. 15 della legge 400 del 1988 (quella che ha organicamente disciplinato l'attività del Governo) vieta all'Esecutivo di provvedere - tra le altre - alla materia elettorale tramite decretazione d'urgenza.
Si dirà che la legge 400 è pur sempre una norma ordinaria e dunque di pari grado rispetto ad un decreto-legge e, dunque, superabile da un atto con forza di legge ad essa successivo.

È vero che il nostro ordinamento, a differenza di altri, non contempla una particolare categoria di leggi (altrove conosciute come "leggi organiche") che dando attuazione diretta ad istituti presenti in Costituzione si collocano in una posizione subordinata rispetto alla Carta fondamentale ma sovraordinata rispetto alla legge ordinaria (interponendosi per così dire tra i due livelli); a fronte di tale ricordata assenza, non si può certo negare che alcune leggi attuino più di altre la Costituzione, collocandosi quindi (come "leggi sostanzialmente organiche") in una posizione assai più prossima alla Costituzione che alla legge ordinaria.

Ebbene la legge 400 è una di queste: lo ha fatto intuire la stessa Corte costituzionale in una sentenza abbastanza recente, la n. 171 del 2007, che ha riscritto il modo di valutare la costituzionalità dei decreti-legge da parte della Consulta: in quel caso - il Governo aveva tramite decreto disciplinato cause di incompatibilità e incandidabilità in materia di amministratori di enti locali - la Corte pur non pronunciandosi espressamente sul punto (il che avrebbe significato esprimersi circa il possibile utilizzo della l. n. 400 come norma interposta) affermò nettamente che «la determinazione delle cause di incandidabilità e di incompatibilità attiene alla materia elettorale» e dunque indirettamente propendendo per la violazione, da parte di un decreto-legge successivo, del divieto di cui alla l. n. 400.

Poco da dire circa le singole previsioni del decreto dell'altro giorno, che - ripeto - mascherano disposizioni che modificano la legge elettorale del 1968 dietro l'inciso «il tale comma deve essere interpretato nel senso che...»: si prorogano termini perentori spiegando che «il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale». Se mi faccio vedere nei locali del Tribunale un paio di giorni prima della scadenza del termine e poi ripasso due giorni dopo il limite fissato, ho adempiuto a questa norma? Stando all'interpretazione a me parrebbe di sì, tanto mi hanno visto quattro giorni fa....Chissà cosa ne avrebbe pensato il Nanni Moretti di Ecce Bombo: mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?

Ad un esempio di norma sciatta segue uno di norma sconcia, giustificata in base all'assunto per cui la sostanza deve prevalere sulla forma: ci spiega il Governo che «la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata». Da domani chiunque di noi potrà provare a spiegare all'impiegato "non autenticamente interpretato" che la sostanza deve prevalere sulla forma quando questi ci opporrà che la nostra domanda (per un concorso, una gara, quello che sia) è presentata in ritardo o è incompleta.

E così via...

Molto si è polemizzato sulla firma apposta dal Presidente della Repubblica in calce al decreto. Poteva non firmare? A mio avviso doveva non firmare (e ho cercato di evidenziare alcune delle ragioni).

Si dirà che il pragmatismo politico ha prevalso: come lasciare fuori il partito di maggioranza relativa del Paese?
Benissimo, ma a quale costo?

Al costo del deprezzamento del principio democratico, di quello di uguaglianza, di quello di legalità, e qui mi fermo.

Ma i "saldi costituzionali" sono da tempo in corso: questo Governo, questo vertice monocratico e cesarista da anni ci abituato a ribaltare le stesse categorie del "politico". Se fino a qualche tempo fa si poteva ancora parlare di "destra" e "sinistra", di "maggioranza" e "minoranza", di "giusto" e "utile", oggi esse sono definitivamente soppiantate da "il bene" e "il male", "l'amico" e "il nemico", "il consentito" e il "mi consenta"...

Da più parti si paventa il rischio dell'assuefazione, un rischio che dipende da un confine tra ciò che è normale e ciò che non lo è (perché non può e non deve esserlo) spostato ogni settimana un po' più avanti.

Il decreto "salva-liste" compie però qualcosa di davvero rivoluzionario: il Governo, questo Governo, interpreta una legge nel senso che essa deve essere violata.

Dopo tante leggi ad "+ accusativo" partorisce forse la prima vera "legge berlusconissima": chi finora ha piegato leggi vigenti ai propri interessi con altre leggi, oggi ne interpreta apertis verbis una nel senso della sua violabilità.

È la vera interpretazione autentica!

Gianluca Famiglietti, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa

Sull'illegittimità decreto legge 5/3/10 in materia elettorale - di Marco Guercio

La Vignetta - Luca Ricciarelli

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