La Provincia di Pisa ribadisce l'appropriatezza, e dunque la vigenza, dei 90 km orari come limite massimo consentito sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno.
E' questa la risposta e il chiarimento che viene dall'ente locale riguardo alla recente vicenda della multa per eccesso di velocità (108 km/h nella circostanza) notificata dalla Polizia Provinciale e annullata dal giudice di pace di Pisa in accoglimento del ricorso del conducente sanzionato. Una sentenza basata sull'assunto per cui la Fi-Pi-Li è da considerare non "strada extraurbana secondaria" (categoria che prevede un limite appunto di 90 orari), bensì "strada extraurbana principale": classificazione, quest'ultima, per la quale il limite fissato sale a 110 orari.
Ebbene, a tale riguardo, la Provincia - che ha avviato a sua volta l'iter per l'appello contro il pronunciamento del giudice di pace - precisa che invece la Firenze-Pisa-Livorno rappresenta a tutti gli effetti una "strada extraurbana secondaria".
A stabilirlo, ribadiscono dall'ente locale, è una disposizione Anas del 1993, riconfermata da una nota dell'Ente nazionale strade-Compartimento viabilità Toscana, datata 2002: "Poiché la Fi-Pi-Li - vi si legge - non possiede alcune delle caratteristiche minime previste per una ‘Strada extraurbana principale', essa è da considerarsi ‘strada extraurbana secondaria, fino ad eventuale diverso provvedimento di classifica da parte della Regione Toscana" (ente attuale proprietario dell'infrastruttura, che non ha assunto misure in tal senso). "Ne consegue - conclude la nota Anas - che la corrispondente velocità massima consentita non può superare i 90 km/h (Art. 142 del C.d.S.)".
"Modifiche - si legge in una nota della Provincia - all'odierno quadro di prescrizioni circa le regole di guida sulla superstrada potranno forse essere legate a prospettive (di cui si parla in questi giorni) di un radicale riassetto e di una conseguente riqualificazione dell'arteria; ma allo stato attuale le disposizioni in vigore restano quelle correnti, chiaramente specificate dalla segnaletica installata lungo la carreggiata".
La Provincia invita così i cittadini "ad attenersi a tali indicazioni nel percorrere la Fi-Pi-Li; e a tenere presente la loro comprovata validità nel momento di voler valutare l'avvio di un ricorso contro un eventuale multa per infrazione ai limiti di velocità".
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- Fi-Pi-Li, Giudice di Pace: "Alzare il limite a 110km/h"
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2011/01/27 22:01:31 Francesco Napolitano Codice della strada
Art. 2.
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada: ...
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
...
Meditate.